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D.M. 23/02/2006

6. La comunicazione di cui al comma 5 deve essere corredata da attestato di verifica fornito da un organismo verificatore riconosciuto ai sensi del decreto DEC/RAS/023/2006 a seguito di verifica della comunicazione. Tale verifica accerta l'affidabilità, credibilità e precisione dei sistemi di monitoraggio, dei dati e delle informazioni presentate e riguardanti le emissioni rilasciate dall'impianto. La verifica ha esito positivo qualora non rilevi discrepanze tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive. Contestualmente alla prima dichiarazione delle emissioni di ogni impianto il soggetto riconosciuto ai sensi del decreto DEC/RAS/023/2006 accerta inoltre la congruenza della comunicazione di cui al comma 5 con la comunicazione di cui all'art. 2 del decreto- legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316. Il verificatore comunica i risultati della verifica di congruenza all'Autorità nazionale competente contestualmente al rilascio dell'attestato di verifica.

7. Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore non è corredata da attestato di verifica, l'Autorità nazionale competente di cui all'art. 1, comma 3, provvede affinchè il gestore dell'impianto non possa trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la suddetta dichiarazione non sia corredata di tale attestato.

8. L'Autorità nazionale competente di cui all'art. 1, comma 3, provvede alla cancellazione delle quote di emissioni in qualsiasi momento su richiesta del detentore delle stesse.

Art. 5 - Chiusure e sospensioni

1. I gestori degli impianti in stato di chiusura o in stato di sospensione di cui ai commi 3 e 4 devono:

a) comunicare all'Autorità nazionale competente di cui all'art. 1, comma 3, il sopraggiunto stato di chiusura o stato di sospensione entro dieci giorni dal verificarsi dello stesso;

b) inviare all'Autorità nazionale competente di cui all'art. 1, comma 3, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui alla precedente lettera a), secondo le modalità da definire attraverso apposito decreto della stessa Autorità, una dichiarazione sulla quantità di emissioni rilasciate dall'impianto fino alla data della chiusura. La dichiarazione deve essere corredata di attestato di verifica di cui all'art. 4, comma 6;

c) restituire, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui alla precedente lettera a), quote di emissione annotate sul Registro e corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate dall'impianto così come da dichiarazione di cui alla precedente lettera b).

2. I gestori degli impianti in stato di parziale chiusura o parziale sospensione di cui al comma 5 devono darne comunicazione all'Autorità nazionale competente di cui all'art. 1, comma 3, almeno sessanta giorni prima della data di prevista chiusura o sospensione parziale ed inoltrare la richiesta di aggiornamento della autorizzazione.

3. Un impianto viene considerato in stato di chiusura nei casi in cui interrompe le proprie attività in via definitiva. I criteri per l'individuazione e le modalità di gestione degli impianti in stato di chiusura sono definiti in allegato 1.

4. Un impianto viene considerato in stato sospensione nei casi in cui l'impianto sospende le proprie attività di produzione in via temporanea. I criteri per l'individuazione e le modalità di gestione degli impianti in stato di sospensione, incluse le sospensioni parziali, sono definiti in allegato1.

5. Un impianto viene considerato in stato di parziale chiusura o parziale sospensione nei casi in cui le condizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano solo a parte dell'impianto.

6. L'Autorità nazionale competente di cui all'art. 1, comma 3, provvede alla cancellazione delle quote di emissioni restituite ai sensi del comma 1, lettera

c), dal Registro di cui all'art. 3.

7. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5, la relativa assegnazione viene annullata nella misura in cui le quote da essa previste non sono state rilasciate.

Art. 6 - Disposizioni transitorie e finali

1. Fatta salva la decisione di assegnazione di cui all'allegato 1, le disposizioni del presente decreto si applicano fino a quando non siano operative le disposizioni in materia previste dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/87/CEE di cui all'art. 14 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Roma, 23 febbraio 2006 Il Direttore generale della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: Clini Allegato 1 DECISIONE DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI CO2 PER IL PERIODO 2005-2007 ELABORATA AI SENSI DELL'Art. 11, PARAGRAFO 1 DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE. ELENCHI SETTORIALI vedi gli allegati

 

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